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MA QUALE COSTITUZIONE?

Emanuele Rossi

La discussione sul progetto di riforma costituzionale presentato dal Governo, approvato in prima lettura dal Senato e successivamente approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 15 ottobre (Atto n. 4862), merita alcune considerazioni, che investono sia il contenuto che il procedimento seguito: tali considerazioni richiederebbero poi una riflessione complessiva sullo “stato” della Costituzione e sugli effetti che su di essa si sono prodotti, sia nell’ipotesi in cui detta riforma fosse condotta a termine sia nel caso che invece essa si interrompesse in qualche momento del suo iter.
Partiamo dai contenuti. La proposta – che peraltro è “in divenire”, dato che il testo proveniente dal Senato è stato ampiamente modificato alla Camera (non ad opera o con il concorso dell’opposizione, si badi bene, cosa che sarebbe in qualche misura legittima e comunque comprensibile, ma solo ed esclusivamente da parte della maggioranza) e dovrà quindi ritornare in prima lettura al Senato – tende a modificare numerosi articoli della attuale Costituzione (si tratterebbe della prima vera riforma consistente del testo del 1948). Tali modifiche si incentrano su alcuni punti fondamentali:
• un primo gruppo riguarda la correzione/completamento/estensione della riforma del Titolo V realizzata dalla maggioranza di centro-sinistra nella precedente legislatura, cui si connette la riforma del Parlamento mediante l’introduzione di un “Senato federale” al posto dell’attuale seconda Camera, oltre ad una serie di modifiche che pur investendo il Parlamento non sono conseguenza diretta della trasformazione “federalista” del Senato;
• un secondo gruppo attiene al rafforzamento dei poteri del Governo ed in particolare del Primo ministro (con connessa rivisitazione dei poteri del Capo dello Stato);
• un terzo gruppo, infine, raccoglie una serie di disposizioni sparse, la cui esigenza dovrebbe risiedere nella volontà di rimediare ad alcune difficoltà in ordine all’applicazione di disposizioni costituzionali (come ad esempio l’esercizio del potere di grazia che verrebbe sottratto dall’obbligo di una proposta ministeriale) o nell’intento di modificare alcune parti per fini populistici e senza alcun nesso effettivo con le esigenze che stanno alla base delle riforme di cui ai primi due gruppi (ad esempio circa la riduzione del numero di parlamentari, l’elezione dei Presidenti delle Camere, o sulle norme che limitano le attività che possono svolgere i giudici costituzionali al termine del loro mandato, e così via).

Devolution: propaganda e realtà
Le disposizioni del primo gruppo, come detto, hanno ad oggetto la “forma di Stato”, e più in particolare l’assetto federalista della nostra Repubblica, già oggetto di revisione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001. Un primo aspetto riguarda la riforma del Senato della Repubblica, sia per quanto attiene alla sua composizione che alle funzioni ad esso assegnate. Occorre ricordare al riguardo che la mancata trasformazione del Senato nella “Camera delle Regioni” era stata individuata come uno dei limiti più marcati del “federalismo monco” introdotto dalla riforma del 2001.
La proposta in esame cerca di rimediare a ciò con una proposta che in verità suscita forti perplessità. Secondo il nuovo art. 57, come votato dalla Camera lo scorso 4 ottobre, il Senato rimarrebbe eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, e sarebbe composto da duecentocinquantadue senatori (anziché i 315 attuali) eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione dei rispettivi Consigli regionali e, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli provinciali. Sarà compito della legge garantire “la rappresentanza territoriale da parte dei senatori”; inoltre, all’attività del Senato dovrebbero partecipare, ma senza diritto di voto, “rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali”, eletti all’inizio di ogni legislatura regionale da ciascun Consiglio regionale tra i propri componenti e da ciascun Consiglio delle autonomie locali tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione. Viene altresì abbassata l’età per l’elettorato passivo, passando dai 40 anni attuali a 25 anni.
Sulla base di tali previsioni, dunque, il “Senato federale” verrebbe eletto “a suffragio universale e diretto su base regionale”: ma nei sistemi realmente federali il Senato è espressione degli Stati (o regioni che siano) membri, e ciò si realizza per lo più mediante un’elezione di secondo grado. In sostanza, sono gli Stati (e per lo più gli esecutivi) ad eleggere i propri rappresentanti. L’elezione diretta da parte del corpo elettorale, ancorché con meccanismi che “garantiscano la rappresentanza territoriale”, non sembra idonea a cambiare un sistema quale quello italiano fortemente incentrato sulla rappresentanza politica (ed in particolare partitica), e che di fatto ha reso vana la previsione costituzionale vigente fin dal 1948 in base alla quale “il Senato è eletto a base regionale”. Né per ovviare a questo rischio sembra sufficiente la disposizione in base al quale le elezioni del Senato federale devono essere indette contestualmente a quelle di tutti i Consigli regionali, così da garantire una maggiore connessione tra senatori e regioni di provenienza.
Sul versante delle funzioni del Senato, il testo legislativo ne muta il ruolo sul versante della partecipazione al procedimento legislativo, ed in più lo priva del rapporto di fiducia nei confronti del Governo (che sarebbe riservato in via esclusiva alla Camera). La partecipazione del Senato al procedimento legislativo sarebbe infatti soltanto eventuale e su sua esplicita richiesta in una serie di materie (quelle di competenza esclusiva dello Stato); mentre sarebbe di sua competenza l’approvazione delle leggi contenenti principi fondamentali per la legislazione regionale (con possibilità di “richiamo” questa volta da parte della Camera). In altre materie ancora la funzione legislativa sarebbe esercitata congiuntamente dalla due Camere. Come può facilmente intuirsi, questa tripartizione (ulteriormente complicata da altre previsioni, che fanno del procedimento legislativo una sorta di vero e proprio rompicapo) potrebbe essere fonte di grosse difficoltà interpretative e di conflitti tra i due rami del Parlamento, in quanto la materia sulla quale insiste una determinata proposta di legge non è sempre di facile identificazione (ad esempio nell’ipotesi in cui essa contenga disposizioni riguardanti più piani o più materie).
Non solo: l’attuale art. 71 della Costituzione verrebbe modificato con il prevedere che, nell’ipotesi in cui un disegno di legge non venga approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano (e non si specifica se si tratti di un obbligo o di una facoltà), d’intesa tra loro, una commissione mista paritetica, “composta secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere”, al fine di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere: tale testo è poi “sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti”. Si tratta di una previsione che, sebbene in certa misura ripresa da altre esperienze costituzionali, tuttavia suscita, per come è formulata, non poche perplessità: si rifletta sul potere che tale commissione verrebbe ad assumere (sarà infatti tale organo ad avere in mano la stesura della legge, dato che alle Camere sarebbe riconosciuta soltanto la possibilità di ratifica o di rifiuto) e di conseguenza sul potere dei Presidenti delle Camere, che tale commissione hanno possono convocare e, forse, anche formare, con l’unico criterio loro imposto del rispetto del criterio della proporzionalità.
Tutte le ultime modifiche indicate, sebbene prendano spunto dalla riforma del Senato giustificata dall’esigenza di completare la riforma federalista, hanno com’è evidente una portata assai più ampia, contenendo misure che con il Senato “federale” hanno un collegamento soltanto strumentale.
Sempre con riguardo all’assetto federalista, va poi segnalata la prospettata ulteriore riforma del “famoso” art. 117, relativo alla definizione delle competenze legislative di Stato e Regioni.
In base alla formulazione approvata il 24 settembre scorso, gli elenchi attualmente contenuti nella disposizione costituzionale (e relativi, rispettivamente, alle materie di competenza esclusiva statale, alle materia di competenza concorrente e, residualmente alle materia di competenza regionale) verrebbero modificati, mediante un passaggio di alcune materie dall’ambito della competenza concorrente a quello di competenza esclusiva statale (energia, reti di trasporto e navigazione di interesse nazionale, tutela del credito, tutela della salute): con una riduzione quindi e non con un aumento per le competenze regionali. D’altro canto, all’attuale previsione in base alla quale “spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato” ne verrebbe sostituita una in forza della quale “spetta alle regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici e di formazione, compresa la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, polizia amministrativa regionale e locale”, nonché “ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Si tratta, come si ricorderà, delle materie che già il Governo aveva proposto in un precedente disegno di legge (noto nel linguaggio giornalistico come “devolution”), e sulle quali si era aperto un confronto assai aspro nel Paese sulle possibili conseguenze connesse alla sua introduzione. Occorre anche ricordare che sulla “devoluzione” il Governo in carica ha istituito persino un Ministero apposito.
A fronte di questa proposta si sono levati cori: da un lato, nel ritenere che con essa finalmente si realizzerà il federalismo; d’altro canto, sostenendo che con questa previsione si spacca l’Italia. A mio modesto avviso si tratta di una ennesima forzatura del linguaggio e della lotta politica, al di là della realtà effettiva delle cose. La riforma costituzionale, sul punto, sembra avere più un effetto propagandistico che reale: mentre infatti da un lato si vorrebbe attribuire alle regioni l’assistenza e l’organizzazione sanitaria, con l’altra mano si attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione di “norme generali sulla tutela della salute”; per quanto riguarda poi l’istruzione, allo Stato rimarrebbe comunque la competenza esclusiva sulle “norme generali sull’istruzione”, mentre l’“istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale” rimarrebbe potestà concorrente tra Stato e Regioni; quanto infine alla polizia locale, già l’attuale formulazione dell’art. 117 attribuisce allo Stato la competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma “ad esclusione della polizia amministrativa locale” (che quindi deve intendersi di competenza regionale). A tutto questo si deve aggiungere che allo Stato spetta comunque la potestà legislativa esclusiva in ordine alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”: potestà che, se correttamente esercitata, potrebbe essere sufficiente a garantire dai rischi di disparità di trattamento eccessivo tra cittadini a seconda delle Regioni in cui si trovano a vivere.
A sottolineare poi l’effetto paradossalmente controproducente nei confronti dell’autonomia delle Regioni, si pensi che con voto del 30 settembre è stata eliminata la previsione, contenuta nell’attuale art. 116 terzo comma, che consente alle Regioni che lo richiedono di ottenere competenza legislativa in materie ulteriori rispetto a quelle che già hanno in via ordinaria, tra le quali “le norme generali sull’istruzione” e la tutela della salute: perché allora non lasciare le cose come stanno, e consentire alle Regioni che intendono assumere le competenze in materia di attivarsi, lasciando al contempo libere quelle che non lo vogliono di non vedersi costrette a gestire ulteriori materie?
Come si vede, dunque, mancano del tutto i presupposti per chiamare questa proposta “devolution”, per decantarne gli effetti “federalisti” e per temere chissà quali effetti di disgregazione dell’unità nazionale. A quest’ultimo proposito: siamo sicuri, ad esempio, che l’avere attribuito in via esclusiva alle Regioni la potestà legislativa in materia di assistenza sociale (come ha fatto la legge cost. n. 3/2001) sia meno grave di attribuire loro l’assistenza sanitaria?
Un po’ in controtendenza rispetto a questo (forse apparente, per quanto si è detto) allargamento di competenze regionali, sta la reintroduzione del limite dell’“interesse nazionale” per la legislazione regionale: in sostanza, quando il Governo ritenga che una legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica deve inviare entro quindici giorni la legge al Consiglio regionale, perché rimuova la causa del pregiudizio. Se la regione non provvede, il Governo sottopone la questione al Parlamento in seduta comune (nientemeno!) che la può annullare. Anche su questo non è forse inutile ricordare che un istituto simile era già contenuto nella Costituzione del 1947, e che non ha mai avuta alcuna applicazione: proprio per tale motivo la riforma del 2001 l’aveva eliminato, ed ora viene reintrodotto senza alcuna prospettiva reale che esso possa essere effettivamente utilizzato. Oltretutto, questo tipo di limite non riguarda la violazione di norme (costituzionali o di altra natura), ma attiene ad un concetto del tutto indefinito e perciò rimesso alla discrezionalità del continuum Governo-Senato, quale appunto quello di “interesse nazionale”.
La preminenza del Primo Ministro

Si persegue poi l’intento di modificare la conformazione e l’azione del Governo ed il suo rapporto con il Parlamento: detto in altri termini, ci si propone di modificare la forma di governo.
L’intenzione è quella di sostituire alla forma di governo parlamentare una sorta di premierato, in verità assai pasticciato. Si stabilisce infatti che la nomina del Primo ministro (definizione che sostituirebbe l’attuale di “Presidente del Consiglio dei ministri”) spetti ancora al Presidente della Repubblica, ma la “candidatura” (?) a tale carica “avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge”. Inoltre, si rinvia ad una legge che “disciplini l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro”. Una volta nominato, il Primo ministro non deve ricevere la fiducia da parte del Parlamento: la (sola) Camera è tenuta soltanto ad approvare il “programma” da questi presentato. In ogni momento la Camera può votare la sfiducia al Governo: in tale ipotesi, ed anche nel caso in cui la mozione sia respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni (è la norma anti-ribaltone), il Premier si deve dimettere ed alle dimissioni segue il decreto di scioglimento della Camera, senza che il Presidente della Repubblica possa esperire alcun tentativo di risolvere diversamente la crisi di governo. Tuttavia, nella formulazione approvata l’11 ottobre scorso dalla Camera, si introduce una possibilità ulteriore: e cioè che qualora la Camera, successivamente alle dimissioni del Primo ministro, approvi una mozione “presentata e approvata dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni” (sic!) con la quale si dichiari “di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro”, in tal caso il Presidente della Repubblica, mero notaio della situazione, deve nominare tale primo ministro. Tale previsione è stata subito chiamata dalla stampa la “sfiducia costruttiva”: ma là dove questa è prevista non si pongono vincoli di quale maggioranza la possa votare. Dove finisce altrimenti la sovranità del Parlamento?
Quanto alle funzioni, al Primo ministro verrebbero attribuiti poteri assai maggiori a quelli previsti dalla Costituzione vigente: in particolare gli spetterebbe la nomina e la revoca dei ministri, senza più possibilità di partecipazione del Capo dello Stato alla composizione della compagine governativa; egli “determina” e non “dirige” soltanto la politica del Governo.
Al Governo nel suo insieme verrebbero inoltre rafforzate le prerogative: in particolare il nuovo art. 64 della Costituzione dovrebbe stabilire che “il regolamento della Camera garantisce le prerogative del Governo”, dovendosi ciò intendere con riferimento alla programmazione dei lavori ed alle priorità legislativa che il Parlamento si trovi a discutere.
Come può notarsi, dunque, saremmo di fronte ad una trasformazione che, sull’esempio di quanto è avvenuto nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni, tende ad attribuire al Governo una sorta di investitura popolare diretta (secondo forme e modi in verità non specificati, e che quindi potrebbero anche essere realizzati in modi differenti); rafforza conseguentemente l’esecutivo a scapito dell’assemblea elettiva; all’interno dell’esecutivo attribuisce una posizione di assoluta preminenza al Primo ministro, facendo dei ministri una sorta di suoi collaboratori (potendoli questi revocare in ogni circostanza, senza necessità di alcun passaggio parlamentare); elimina qualsiasi possibilità di influenza del Capo dello Stato facendone venir meno la possibilità di intervento corrispondente alla sua funzione di garante del corretto equilibrio tra i poteri.

Quanto agli altri aspetti della riforma, è possibile soltanto ricordare la diversa composizione della Corte costituzionale, tendente ad aumentarne la provenienza politica (sette anziché cinque giudici sarebbero eletti da Parlamento, rispettivamente quattro il Senato e tre la Camera, mentre le supreme magistrature ne eleggerebbero quattro al posto dei cinque attuali ed al Capo dello Stato ne spetterebbero quattro anziché cinque).
Va infine segnalato che si intenderebbe riformare anche il procedimento di riforma della Costituzione, introducendo la possibilità di richiedere referendum anche nell’ipotesi di approvazione della legge costituzionale con la maggioranza dei due terzi. Nel testo approvato dal Senato si era introdotta la previsione di un quorum strutturale anche per il referendum costituzionale (nel senso che il referendum non doveva considerarsi valido, e conseguentemente la legge doveva ritenersi non approvata, nel caso in cui non si fosse recata a votare la maggioranza degli elettori), così di fatto irrigidendo ulteriormente la Costituzione: ma la Camera ha cancellato tale previsione.

Un quadro confuso
Quanto sin qui detto induce una serie assai rilevante di dubbi e perplessità, credo non soltanto sul versante tecnico-giuridico. Si è in presenza di un quadro a dir poco confuso e fonte di inesauribile potenziale conflittualità (si pensi ad esempio al nuovo procedimento legislativo), quando non anche potenzialmente idoneo a scardinare l’equilibrio costituzionale che la nostra Carta ha garantito nella sua cinquantennale storia, malgrado la forti limitazioni politiche ed internazionali che non hanno consentito la realizzazione di una democrazia compiuta. Anche il tentativo di costituzionalizzare la situazione a cui si è giunti mediante riforme legislative ordinarie (vedi leggi elettorali) e prassi politiche (nessuno costringeva ad esempio gli schieramenti politici ad indicare prima delle elezioni un candidato premier), pare a chi scrive pericoloso e limitativo per l’evoluzione politica e democratica del sistema: detto in altri termini, se la nostra Costituzione del 1947 avesse irrigidito le regole come si tende a fare ora, nulla di tutto quello che è avvenuto dal 1992 ad oggi probabilmente si sarebbe potuto realizzare.
Ma forse ancor più che sul merito delle riforme, è sui modi (e perciò anche sul senso complessivo) di esse che occorre riflettere e denunciare.
Si sta procedendo a questa fase di revisione non solo senza alcun tentativo serio di mediazione con l’opposizione (alla Camera il progetto di legge è stato approvato con 295 voti a favore, tutti della maggioranza, e 202 contro)., ma altresì con un metodo di azione che definire non lineare è usare un eufemismo all’ennesima potenza. Si ricordi che la proposta iniziale è frutto di una “riflessione” estiva di quattro o cinque “saggi” che si sono ritrovati in una località di montagna (quando queste cose si racconteranno ai nostri figli forse si metteranno a ridere): il testo da questi predisposto è stato poi rivisto e concordato dai partiti (nel senso delle rispettive segreterie, ovviamente) della maggioranza; il Governo ha poi approvato il testo e l’ha presentato al Senato, che l’ha approvato: ovviamente a maggioranza e senza troppa libertà di manovra nemmeno per i senatori della maggioranza. Basti pensare che in alcune circostanze si è addirittura pensato di porre la questione di fiducia: e ciò avrebbe dovuto provocare un sussulto di dignità in coloro che avevano denunciato come fatto gravissimo la circostanza che la riforma costituzionale del 2001 fosse stata approvata dalla sola maggioranza. Come infatti possono seriamente ritenere i critici di allora (al di là della correttezza costituzionale di tale operazione) che sia possibile ed opportuno non solo approvare una riforma costituzionale “a colpi di maggioranza”, ma addirittura “blindarla” con il voto di fiducia?
Tornando alla cronaca, dopo il voto finale del Senato ci si sarebbe dovuti aspettare che quel testo andasse alla Camera e lo si prendesse in esame. Non è andata così. Si è provveduto ad ulteriori vertici tra i partiti (leggasi sempre segreterie o loro diramazioni) per formulare un altro e diverso testo (per un periodo si è addirittura prospettata, dato che nel frattempo si era arrivati all’estate successiva, una riedizione del concistoro dei saggi in una baita di montagna, ma forse il caldo meno asfissiante dell’estate 2004 ci ha risparmiato questa eventualità); quando è iniziata la discussione alla Camera, il 13 settembre, il nuovo Ministro per le riforme sen. Calderoli ha illustrato le proposte di modifica elaborate dal Governo sotto forma di emendamenti al testo approvato (da quella stessa maggioranza) al Senato. Due giorni dopo, i capigruppo della maggioranza hanno depositato un “pacchetto di emendamenti” a prima firma Elio Vito.
La successiva discussione ed approvazione (su testi che in base alle vicende descritte non sono del tutto chiari nemmeno agli stessi deputati, figuriamoci al Paese) ha poi seguito percorsi misteriosi: si è cominciato dall’art. 1 (e fin qui ci siamo), poi si è deciso di saltare all’art. 32 della proposta (che riguarda il Titolo V), per poi ritornare all’art. 2. Tant’è vero che in un sito internet di diritto costituzionale viene pubblicata e giornalmente aggiornata una rubrica (il “Diario di una riforma”) la cui lettura è assai istruttiva (ed anche deprimente, ma non per colpa degli ottimi redattori: per chi volesse, l’indirizzo del sito è www.forumcostituzionale.it).
Questo è il “processo costituente” che si sta realizzando, da parte di una maggioranza che dice di fare dell’efficienza, della chiarezza, della razionalità delle procedure i criteri di azione per la propria condotta politica. Ma ancora non basta. A seguito di una votazione di questi giorni e che ha visto una parte della maggioranza votare insieme all’opposizione, facendo così cadere un articolo della proposta, alcuni esponenti di AN, che hanno votato con l’opposizione, hanno usato delle espressioni che assai bene descrivono l’animus del riformatore costituzionale attuale. Giustificando la loro condotta, hanno detto di aver votato contro l’articolo in questione (quello che espressamente escludeva dall’obbligo di controfirma ministeriale una serie di atti del Presidente della Repubblica, tra i quali quello di concedere la grazia) in quanto “contrari alla grazia a Sofri”. Questo è il punto al quale siamo arrivati: non solo si approvano leggi ad personam, ma anche la Costituzione si riforma ad personam (o contra personam)! La Costituzione è diventata merce di scambio per risolvere casi particolari o per regolamenti di conti tra un ministro e i suoi detrattori. Questo è l’orizzonte più avanzato che evidentemente hanno di fronte i nostri riformatori: se Sofri non ci fosse stato, forse avremmo già cambiato quella disposizione (o forse non si sarebbe neppure pensato di cambiarla, il che non cambia la sostanza delle cose).

A ognuno la sua riforma?
Le vicende di questi ultimi anni sembrano aver fatto passare l’idea che ogni maggioranza politica debba farsi la “sua” riforma della Costituzione, quasi che i programmi di governo non debbano tendere tanto a far funzionare meglio il Paese, a garantire servizi più adeguati, a realizzare forme più avanzate di giustizia sociale, quanto piuttosto a cambiare l’assetto costituzionale e la distribuzione dei poteri dello Stato. Con l’ulteriore conseguenza di contribuire all’idea di una Costituzione pret à porter, da cambiare come si cambiano gli abiti quando muta la stagione: ma con il rischio reale di fare sì che quell’abito non svolga più la sua funzione. Di fronte a ciò, occorre richiamare chi ha a cuore il valore della democrazia, che non è solo rispetto delle regole di funzionamento ma anche condivisione dei valori alla base della convivenza, a vigilare ed operare perché sia difeso il ruolo e la forza conformante della Costituzione, combattendo chi ritiene che sulle riforme costituzionali si giochi la bontà di una maggioranza politica o addirittura se ne faccia strumento per tenere unita una maggioranza mediante ricatti o scambi tra interessi reciproci.
Un buon modo di concludere queste note è ricordare l’appello al Parlamento che con forza è emerso dalla 44a Settimana sociale dei cattolici, svoltasi nei giorni scorsi a Bologna. Come ha detto assai bene Franco Pizzetti, trovando consenso quasi unanime nella platea (che quelle parole ha applaudito ripetutamente e con forza)

“questo metodo, questo clima, questo modo di operare non è accettabile. Questo davvero offende la Costituzione e chi nella Costituzione crede. Questo colpisce al cuore la nostra democrazia e la nostra stessa cittadinanza. La Costituzione è, nelle moderne democrazie, l’elemento fondante della cittadinanza e della stessa identità di Patria. Nelle moderne democrazie costituzionali il patriottismo è il patriottismo della Costituzione. Sulla Costituzione si giura, per la Costituzione si può essere chiamati ai sacrifici più alti. Non possiamo accettare, non vogliamo accettare, non accettiamo che la nostra Costituzione sia trattata dal Governo e dalla maggioranza del Parlamento come essa è trattata in questi giorni e in queste ore nella Camera dei deputati. A questo e per questo, io credo, che, prima nella nostra coscienza e poi con la nostra azione, ci dobbiamo ribellare in ogni modo a tanto scempio”.